Dal 7 gennaio 2025 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2024/3110, noto come Nuovo CPR 2024, che sostituisce il precedente Regolamento (UE) n. 305/2011 e stabilisce norme armonizzate per l’immissione e la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione. Questo aggiornamento normativo rappresenta un passo decisivo verso un settore delle costruzioni più digitale, sostenibile e trasparente.
Le principali novità del Nuovo CPR
- Dichiarazione di Prestazione e Conformità unificate
- Il nuovo regolamento introduce un unico documento digitale per attestare le caratteristiche essenziali del prodotto, i requisiti di sicurezza e ambientali. In art.15 ed allegato V del regolamento ci sono i dettagli del nuovo formato che deve essere messo a disposizione in digitale.
- Le dichiarazioni di prestazione e conformità unificata potranno infatti essere raccolte anche nel passaporto digitale del prodotto; questo importante strumento sarà utile non solo per tracciare prestazioni, sostenibilità e conformità, ma anche per tenere traccia delle istruzioni per l’uso del prodotto, accessibile anche in caso di cessazione dell’attività dell’operatore/fabbricante coinvolto, e le informazioni in esso contenute sono accurate, complete e aggiornate (art.76).
- Requisiti ambientali rafforzati
- Maggiore attenzione all’intero ciclo di vita del prodotto, mediante:
- uso di materiali riciclati
- riduzione delle emissioni
- durabilità e impatto ambientale
- I nuovi requisiti ambientali sono dettagliati nell’allegato I.
- Nell’allegato IX viene introdotto un ulteriore sistema di valutazione e verifica denominato 3+ che prevede il controllo della valutazione della sostenibilità ambientale da parte dell’organismo notificato.
- Nuova definizione di “prodotto da costruzione”
- Ora include anche componenti innovativi come quelli realizzati con stampa 3D.
- Viene definito «prodotto da costruzione»: qualsiasi elemento fisico avente o meno una forma, compresi prodotti fabbricati tramite stampa 3D, oppure un kit immesso sul mercato, anche mediante fornitura al cantiere, per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse, fatta eccezione per gli elementi che sono necessariamente integrati innanzitutto in un kit o in un altro prodotto da costruzione prima di essere incorporati in modo permanente in opere di costruzione.
- Marcatura CE e tracciabilità potenziate
- Rimodulato il codice identificativo univoco per ogni prodotto-tipo, per migliorare la rintracciabilità e l’uso corretto del marchio CE.
- Anche marketplace e operatori logistici sono ora coinvolti nei controlli di conformità dei prodotti, ad esempio garantendo il corretto imballaggio, immagazzinamento e mantenimento.
- Rimangono confermate le procedure semplificate già previste per PMI e prodotti su misura, ovvero la riduzione degli oneri burocratici e facilitazioni per la valutazione della conformità, in particolare per le piccole e medie imprese attraverso approcci semplificati per microimprese e fabbricanti di prodotti non in serie (artt.60 e 61).
Tempistiche di applicazione
- 7 gennaio 2025: entrata in vigore del Regolamento.
- 8 gennaio 2026: applicazione della maggior parte delle disposizioni.
- 8 gennaio 2027: entrata in vigore di ulteriori articoli.
- Transizione completa: prevista entro 15 anni, con coesistenza temporanea del vecchio e nuovo CPR.
Cosa fare ora?
- Verifica la conformità dei tuoi prodotti alle nuove disposizioni.
- Inizia a digitalizzare la documentazione tecnica.
- Valuta l’impatto ambientale dei tuoi materiali.
- Consulta il tuo ente notificato per aggiornamenti sulla marcatura CE.
Il Gruppo SGS
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